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Trento, 25 marzo 2007
(Cinquantesimo anniversario
della firma dei Trattati di Roma)

DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni riguardanti
i rapporti tra
la Provincia autonoma di Trento
e l’Unione europea

Relazione

Il 25 marzo 1957 i rappresentanti di Italia, Francia, Repubblica federale di Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo firmavano a Roma i Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della CEEA o Euratom (Comunità europea dell'energia atomica). Il successo dei primi anni di attività della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), nata il 18 aprile 1951 sulle ceneri di un’Europa messa in ginocchio dalla seconda guerra mondiale per iniziativa degli stessi Paesi dopo che Robert Schuman, il 9 maggio 1950, ne aveva lanciato l’idea elaborata da Jean Monnet, aveva dunque convinto i promotori a proseguire sulla strada dell’integrazione europea, superando le difficoltà sorte in seguito alla mancata ratifica del trattato istitutivo della Comunità europea di difesa (CED), pur stipulato il 17 maggio del 1952. Pochi giorni dopo, il 17 aprile 1957, il quadro degli accordi fu completato con altri quattro importanti protocolli (sul funzionamento delle corti di Giustizia e sui privilegi e sulle immunità della CEE e della CEEA).

Un processo preconizzato dai “padri fondatori” tra i quali per esigenze di sintesi ricordiamo, oltre a Schuman, Alcide Degasperi e Konrad Adenauer (tra gli italiani dovremmo però ricordare anche Luigi Einaudi e Altiero Spinelli, per limitarsi al secondo dopoguerra).

Nel corso del primo mezzo secolo di vita, celebrato a Berlino il 25 marzo 2007 con la firma di un nuovo importante documento, l’Europa ha raggiunto risultati straordinari affiancati da altrettanto cocenti delusioni, la più grande delle quali è stata probabilmente l’impotenza politica ed operativa in occasione della guerra nei Balcani (Alex Langer scriveva, prima ancora che gli eventi precipitassero, che “l’Europa nasce o muore a Sarajevo”…) seguita dalla bocciatura del testo di Costituzione da parte degli elettori di Olanda e Francia. Tra i risultati positivi vi sono senz’altro la pace duratura, lo sviluppo economico e sociale, la cittadinanza unica, la libertà di circolazione di persone, capitali, merci e servizi, l’Euro – anche se per ora limitatamente ad alcuni stati – le iniziative in materia energetica, di tutela dei diritti dell’uomo, dell’ambiente e dei consumatori, di scambio culturale ed universitario, eccetera.

Il successo dell’Unione Europea, così come si chiama dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, è senz’altro nelle cifre dei Paesi aderenti: 27 Stati, con l’ultimo allargamento ad est e l’inclusione di Romania e Bulgaria, con circa 500 milioni di persone. Un grande spazio di democrazia, un mercato di rilevanti dimensioni, un “faro per l’umanità”, se saprà ritrovare unità e visione alta dello sviluppo umano. E’ vero che il percorso di una vera integrazione è ancora lungo e manca ancora una carta costituzionale chiara e condivisa, che ridefinisca i ruoli ed il funzionamento delle diverse istituzioni nonché i rapporti tra gli Stati e l’Europa. Ma molta strada è stata fatta e sull’ideale bilancia i vantaggi prodotti dall’appartenenza all’UE sono probabilmente superiori agli svantaggi da questa derivati. Insomma, oggi più che mai c’è bisogno dell’Europa, in Italia e nel mondo, soprattutto nei paesi impoveriti.

Il processo di integrazione europea è stato di notevole importanza anche per la Provincia autonoma di Trento, non solo perché il Trentino ha dato i natali ad uno dei “padri” dell’Europa, ma soprattutto perché il Trentino, da regione geograficamente e storicamente marginale, si è potuto progressivamente ritrovare “al centro” dell’Europa – dei suoi traffici, delle sue dinamiche di incontro e confronto - in particolare dopo l’ingresso dell’Austria (1994) nell’Unione europea. Il Trentino ha saputo spesso valorizzare bene questa sua collocazione geografica e la sua specialità autonomistica ponendo solide basi di collaborazione non solo istituzionale con gli altri Paesi e le altre regioni limitrofe, impiegando molte delle risorse di origine comunitaria, adattando le proprie strutture ed i propri servizi alle iniziative europee, anche per quanto riguarda le attività proprie della pubblica amministrazione, non ultima l’apertura di un proprio ufficio di rappresentanza a Bruxelles assieme a Bolzano ed Innsbruck.

Anche il Consiglio provinciale di Trento ha fatto in questi ultimi anni la propria parte: a seguito dell’approvazione di un’apposita proposta di mozione, la n. 10 del 22 gennaio 2004 – “Europa: il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro” - presentata a firma dei consiglieri Roberto Bombarda e Marcello Carli ha provveduto alla modifica del regolamento interno prevedendo l’istituzione della Commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea. Commissione alla quale anche il presente disegno di legge riconosce alcuni compiti di rilievo.

Il motivo che ci ha portato a proporre il presente disegno di legge è molto semplice: a fronte di un tema di grande importanza – ed il tema “Europa” non è solo grande, ma anche di straordinaria importanza strategica per il futuro della nostra autonomia tanto che proprio Degasperi ricordava che “l’Europa deve essere sempre all’ordine del giorno” – occorre anche formalmente operare con norme di chiara riconoscibilità e valore, stabilendo le forme per la partecipazione della Provincia alla fase ascendente della formazione del diritto comunitario e garantendo nel contempo efficienza, efficacia, informazione, trasparenza e partecipazione al processo di adeguamento della legislazione trentina alle norme comunitarie. Ciò soprattutto in considerazione della responsabilità che le istituzioni provinciali portano nei confronti della comunità locale ed in particolare delle giovani generazioni, i nuovi “cittadini europei”, che saranno chiamati ad integrarsi nel Vecchio continente per farlo diventare sempre di più un punto di riferimento per la Pace e lo sviluppo del mondo intero. E tutto questo anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, delle più recenti leggi nazionali ed anche di iniziative originali promosse da altre regioni, sia a statuto ordinario che speciale, come ad esempio le cosiddette “leggi comunitarie” di adeguamento. 

In questa materia esiste già una legge provinciale (la n. 16 del 1998) limitata però solo agli aspetti organizzativi. Inoltre esistono due disposizioni collocate in leggi finanziarie: l'art. 2 della L.P. n. 4 del 1994 e l'art. 9 della L.P. n. 1 del 2005. Dal punto di vista tecnico, anche con riguardo alla semplificazione del sistema normativo, si è ritenuto pertanto opportuno disciplinare la materia in maniera organica, in un solo provvedimento. Lo abbiamo fatto riscrivendo nel disegno di legge le disposizioni in materia comunitaria sopra citate e abrogando contestualmente le leggi o gli articoli dove sono collocate oggi. Quello della legge comunitaria è un problema complesso, che in fase di predisposizione del disegno di legge ha meritato un approfondimento. A livello statale, dov'è nato, lo strumento è stato giustificato soprattutto dall'esigenza di adempiere a una serie di obblighi in passato trascurati, e di farlo usando lo strumento della delega legislativa, incidendo - in maniera più o meno vasta - su varie materie e su diversi provvedimenti. Questo però ha comportato un inconveniente: la legge comunitaria è venuta a configurarsi come un'altra legge omnibus, che si è aggiunta alle finanziarie ed alle leggi di semplificazione. La loro giustificazione, fra l'altro, è stata spesso giustificata da una situazione di emergenza (finanziaria ecc.) che non dovrebbe essere permanente. Per imitazione il modello s'è diffuso in alcune regioni. Secondo l’autorevole parere espresso dall’Ufficio legislativo del Consiglio provinciale di Trento in fase di stesura del presente testo, si tratterebbe di un'imitazione acritica, se non altro perché non è detto che le regioni siano in costante ritardo sugli adempimenti comunitari, e perché esse non possono ricorrere alla delega legislativa. Mancherebbero quindi le principali ragioni giustificative dello strumento, e acquisterebbero maggior peso i suoi inconvenienti. Le leggi comunitarie provinciali paiono dunque sconsigliabili, sia per l'intrinseca eterogeneità e la dubbia utilità dello strumento (sarebbe consigliabile intervenire adeguando al diritto comunitario le specifiche leggi di settore), sia perché il nostro sistema istituzionale s'è evoluto secondo criteri autonomi, che rispondono comunque - almeno in buona parte, e in maniera diversa - alle esigenze di adeguamento al diritto comunitario. Esigenze di altro tipo potrebbero invece essere recuperate con strumenti diversi, come per esempio le relazioni previste all’articolo 3.

Il disegno di legge viene qui proposto suddiviso in quattro capi, corrispondenti rispettivamente: alla funzione di partecipazione della Provincia ai procedimenti normativi europei ed all’attuazione della normativa comunitaria; all’istituzione ed al funzionamento dell’ufficio per i rapporti con l’Unione europea; alle indicazioni in materia di iniziative di interesse comunitario; alle disposizioni finali riguardanti l’abrogazione di una serie di articoli e leggi che qui vengono meglio ridefiniti e riuniti organicamente, nonché la copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto riguarda la partecipazione della Provincia alla fase ascendente della formazione degli atti comunitari, viene qui proposto, all’articolo 2, un meccanismo che è centrato sull'unità dell'indirizzo politico e sulla sua manifestazione da parte del presidente della Provincia, rendendo implicitamente superfluo il passaggio per il tramite della conferenza dei presidenti dei consigli che d'altronde non è obbligatorio, pur non potendo comunque essere escluso a priori, dato che è stabilito da una legge statale.

Di particolare significato ci appare anche l’articolo 3, che impegna il presidente della Provincia di Trento a relazionare al Consiglio, entro il termine del 15 febbraio, relativamente ad una serie di funzioni esercitate dalla Provincia medesima, come ad esempio la conformità dell’ordinamento provinciale al diritto comunitario, l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, gli atti comunitari da applicare o eseguire in via amministrativa, eccetera.

Negli articoli da 4 a 9 sono state riprese, con minimi adattamenti formali, le altre disposizioni provinciali oggi in vigore che riguardano l'Unione europea. Ciò per ridisciplinare complessivamente e in maniera organica l'intera materia. In tal modo l'iniziativa può assumere più peso politico: non si tratta di un intervento puntuale, ma piuttosto di una “rimeditazione” delle questioni europee e la stessa Giunta provinciale potrebbe usare questo strumento per inserirvi altre disposizioni in materia.

All’art. 4 è stato qui ripreso l'art. 1 della l.p. n. 16 del 1998: oltre a qualche aggiornamento e precisazione di cui era bisognoso - come pure gli articoli successivi - pareva significativo renderlo più cogente. Ad esempio, la Giunta non è più “autorizzata” a costituire l'ufficio, cosa fra l'altro per cui non era necessaria alcuna autorizzazione, ma “deve” costituirlo. Riteniamo quindi di particolare significato in termini culturali gli articoli 8, 9 e 10, per il loro fondamentale ruolo di attuatori e promotori a livello provinciale delle iniziative e dei programmi europei e per favorire, in vario modo, la conoscenza delle istituzioni e dei processi normativi a favore della cittadinanza ed in particolare delle giovani generazioni.

Descrizione del disegno di legge

L’articolo 1 detta le finalità del disegno di legge.

L’articolo 2 illustra le modalità attraverso le quali gli organi consiliari possono partecipare ad attività di rilievo comunitario, impegnando di conseguenza il presidente della Provincia.

Con l’articolo 3 si obbliga lo stesso presidente a riferire annualmente al Consiglio provinciale su una serie di argomenti, riguardanti in particolare i rapporti tra la Provincia e le istituzioni comunitarie, nonché sull’adeguamento delle norme trentine alla legislazione comunitaria.

Gli articoli 4, 5 e 7 riguardano l’istituzione ed il funzionamento dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles, mentre l’articolo 6 entra nello specifico dei tirocini che lo stesso ufficio deve promuovere per favorire “la partecipazione del Trentino al processo d’integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni comunitarie”.

L’articolo 8 si occupa dell’attuazione dei programmi di interesse comunitario in Trentino, mentre l’articolo 9 riguarda il cofinanziamento da parte provinciale di iniziative sulle quali interviene finanziariamente anche l’Unione Europea.

L’articolo 10 indica le iniziative promozionali che la Provincia è chiamata ad adottare per promuovere e favorire la conoscenza dell’Europa da parte della popolazione locale ed in particolare da parte dei giovani.

Con l’articolo 11 si abrogano articoli o leggi che vengono ad essere inseriti e meglio definiti nel presente disegno di legge, mentre con l’articolo 12 si detta la dispozione finanziaria.

cons. Roberto Bombarda
cons. Giuseppe Zorzi, cons. Giorgio Casagranda
cons. Enzo Bassetti, cons. Mario Magnani
cons. Giuseppe Parolari, cons. Marcello Carli
cons. Caterina Dominici, cons. Luigi Chiocchetti


Disegno di legge

Capo I - Partecipazione della Provincia ai procedimenti normativi europei e attuazione della normativa comunitaria

Art. 1 - Finalità

1. Questo capo disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento ai procedimenti normativi dell'Unione europea e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Art. 2 - Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo comunitario

1. I competenti organi consiliari possono adottare atti d'indirizzo rivolti al Presidente della Provincia:

a) sui ricorsi da proporre alla corte di giustizia delle Comunità europee contro atti normativi comunitari, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

b) sulla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003;

c) sulla posizione della Provincia nei tavoli di coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

d) sui progetti di atti normativi comunitari pervenuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 11 del 2005, nei termini previsti dal comma 3 dello stesso articolo 5;

e) sulla posizione della Provincia riguardante i progetti di atti normativi comunitari da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge n. 11 del 2005;

f) sulle osservazioni riguardanti decisioni delle Comunità europee da formulare ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 11 del 2005.

2. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio sul seguito degli atti d''indirizzo approvati ai sensi del comma 1; i competenti organi consiliari ed in particolare la commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale possono chiedere al Presidente della Provincia ulteriori informazioni in proposito.

Art. 3 - Relazioni al Consiglio provinciale

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale una relazione relativa all'anno solare precedente, in cui:

a) riferisce sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto comunitario, sulle procedure comunitarie contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale e transfrontaliero;

b) elenca, in particolare, i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di stato, e riferisce sulla loro compatibilità con queste disposizioni;

c) riferisce sulle posizioni prese dalla Provincia in sede di partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi comunitari e sul loro seguito;

d) individua le disposizioni legislative da abrogare, modificare o approvare per eseguire o applicare atti normativi comunitari, sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e altri atti della Commissione europea, dando indicazioni sui tempi necessari per la loro elaborazione e sulle conseguenti iniziative della Giunta provinciale;

e) individua gli atti normativi comunitari ancora da applicare o eseguire in via amministrativa;

f) elenca le disposizioni legislative, regolamentari e gli atti amministrativi generali che hanno applicato o eseguito atti normativi comunitari;

g) individua gli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto l'ordinamento provinciale è già conforme ad essi;

h) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.

2. I competenti organi consiliari ed in particolare la commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale possono chiedere al Presidente della Provincia elementi integrativi di giudizio sugli argomenti della relazione e adottare atti d'indirizzo in materia.

Capo II - Ufficio per i rapporti con l'unione europea

Art. 4 - Istituzione dell'ufficio

1. Con le modalità stabilite dall'articolo 30 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) la Giunta provinciale costituisce un ufficio con sede a Bruxelles per curare le attività preparatorie, d'informazione e di documentazione necessarie per svolgere le attività della Provincia che implicano rapporti con uffici, organi e istituzioni dell'Unione europea.

2. L'ufficio svolge l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali; a tal fine possono essere istituiti uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise. I rapporti di collaborazione tra gli enti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale in materia.

Art. 5 - Personale dell'ufficio e personale assegnato alla rappresentanza permanente dell'Italia

1. La nomina a direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere conferita anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia, fatta eccezione per il limite di età, escludendo il personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione provinciale collocato a riposo o dimessosi dal servizio da meno di cinque anni. Il direttore estraneo all'amministrazione è assunto con contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. La contrattazione collettiva provinciale stabilisce uno specifico trattamento economico per il personale assegnato all'ufficio di Bruxelles.

3. Il personale provinciale designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome come esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia, nonché quello inviato come esperto presso gli organi dell'Unione europea, è messo a disposizione dei soggetti in questione. Nel periodo di effettiva assegnazione a questi soggetti la Provincia corrisponde al personale il trattamento economico in godimento, escluso il trattamento di missione, con oneri a suo carico. Al personale in questione e nel periodo di effettiva assegnazione a questi soggetti, inoltre, spettano gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, quando il dipendente è richiamato per esigenze di servizio.

Art. 6 - Tirocini formativi

1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni comunitarie, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Gli oneri derivanti dall'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 7 - Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio

1. Se viene istituito un ufficio comune con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la Provincia può assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti per la gestione di attività condivise.

2. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte, anche nel caso che venga istituito un ufficio comune, il direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal direttore dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia.

3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale può istituire un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), incaricandone il direttore dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1979. L'economo può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economo é personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune. Queste spese sono rendicontate secondo quanto è previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1979, salva la possibilità di allegare al rendiconto una copia conforme della documentazione giustificativa della spesa al posto degli originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio a Bruxelles. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia conforme all'originale.

Capo III - Iniziative d'interesse comunitario

Art. 8 - Attuazione dei programmi di interesse comunitario

1. La legge finanziaria provinciale autorizza le spese necessarie all'attuazione da parte della Provincia degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, che sono indicati con separata evidenza nel bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale, sentita la commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale stabilisce i termini e modalità per l'attuazione degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario.

3. Nella realizzazione degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, se è necessario per gestire le somme assegnate dall'Unione europea per realizzare i progetti comunitari, gli interessi bancari maturati sugli anticipi riscossi dalla Provincia sono contabilizzati distintamente e costituiscono un incremento dello stanziamento da destinare all'attuazione degli interventi in parola.

Art. 9 - Iniziative cofinanziate dall'Unione europea

1. Per assicurare il completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea la Provincia può autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea, nel limite massimo del 20 per cento della spesa a carico dei soggetti pubblici. complessivamente prevista da questi documenti.

2. In sede di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato italiano la Provincia dichiara anche le spese aggiuntive rispetto ai piani finanziari relativi ai documenti di programmazione approvati, assunte per concorrere all'eventuale riparto di risorse non utilizzate e rese disponibili.

3. La quota integrativa di spesa a carico della Provincia prevista dal comma 1 è autorizzata nel bilancio provinciale ai sensi della normativa provinciale relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, la quota integrativa a carico degli altri soggetti pubblici può essere iscritta in via anticipata fra le partite di giro del bilancio provinciale. In caso di mancata acquisizione al bilancio provinciale di queste quote i relativi oneri sono posti a carico del bilancio con successiva legge finanziaria.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale sono determinati i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo.

Art. 10 - Iniziative promozionali

1. La Provincia promuove e favorisce iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione volte alla promozione dell'unità europea e della conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. A questi fini la Provincia:

a) adotta un programma annuale di attività;

b) concede contributi ai soggetti che realizzano le iniziative in parola.

2. Il regolamento di esecuzione di questa legge, sentita la commissione per i Rapporti internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale, disciplina il programma annuale di attività, le modalità di concessione dei contributi, la loro entità e detta le altre norme necessarie per dare attuazione a quest'articolo.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 11 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

b) articolo 6 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

c) legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles);

d) articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

e) comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

f) articolo 59 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

g) articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

h) articolo 9 (Disposizioni in materia d'iniziative cofinanziate dall'Unione europea) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

i) articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 12 - Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 si provvede con legge successiva.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte ai sensi delle disposizioni abrogate dall'articolo 11.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     

Roberto Bombarda

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